Mario Ragusa

Diritto alla garanzia ; Assistenza latitante

La debbo contraddire quanto affermato dall'assistenza perché 


Il codice del consumo, Titolo III “GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO” Capo I (Della vendita di beni) dall’articolo 128 in poi si occupa di questo argomento, in particolare l’Art. 133. Responsabilità del venditore.  Al punto 1 stabilisce che: “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell’articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall’articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali”.


Quindi, il termine ultimo, ossia entro il quale si può far valere il diritto di garanzia, sono due anni dalla data di acquisto e questa è l’unica condizione che pone il Codice del Consumo. Non dice infatti che, per poter esercitare il nostro diritto, dobbiamo dimostrare di avere ancora lo scontrino, ma dobbiamo solo dimostrare di averlo acquistato entro i due anni.

La registrazione di messa in servizio del prodotto è  del novembre 2024.


Poi se non eravate così sicuri della data di acquisto perché  vi siete incassati 70 euro per la prosecuzione della garanzia per altri 2 anni ? 

Questa discussione mi apre grandi dubbi sulla serietà  aziendale 


Non mi obbligate a farvi scrivere dal mio avvocato.

Grazie buona giornata

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2 Commento

Salve,

ci scusiamo per il disagio arrecato.

Potrebbe gentilmente fornirci il numero della sua pratica (ticket), che inizia con 83 oppure 84? Questo perché non risultano comunicazioni associate all'indirizzo e-mail registrato con questo account.

In questo modo potremo verificare il caso e fornirle ulteriore assistenza.
👍🏻👍🏻👍🏻
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